(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46
                         del 22 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Finalita' e definizione di "Strada del vino"
  1.  La  Regione  Toscana,  nell'ambito  delle politiche di sviluppo
rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i  territori  ad  alta
vocazione  vitivinicola,  con particolare riferimento ai luoghi delle
produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio  1992,  n.  164,
nonche'  le  produzioni  e  le  attivita' ivi esistenti attraverso la
qualificazione  e  l'incremento  dell'offerta  turistica   integrata,
promuove  e  disciplina  in  ambito  regionale la realizzazione delle
"Strade del vino".
  2. Le "Strade del vino" sono percorsi caratterizzati da  attrattive
naturalistiche, culturali e storiche, nonche' da vigneti e cantine di
aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
  3.  Le  attivita'  di  ricezione  e  ospitalita'  svolte da aziende
agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di  cui  all'art.  3,
comma  1, rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge
regionale  17  ottobre  1994,  n.  76,  se  rispondono  ai  requisiti
richiesti dalla legge regionale citata.
  4.  Le  attivita'  di  cui  al comma 3 possono comprendere anche la
degustazione dei nrodotti aziendali e l'organizzazione  di  attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche,  purche' a favore degli ospiti
aziendali.
  5. La degustazione  e  l'organizzazione  di  attivita'  ricreative,
culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli ospiti
aziendali,  non rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla
legge regionale n. 76/1994.