(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 22 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga le seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizione di "Strada del vino" 1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' le produzioni e le attivita' ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina in ambito regionale la realizzazione delle "Strade del vino". 2. Le "Strade del vino" sono percorsi caratterizzati da attrattive naturalistiche, culturali e storiche, nonche' da vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. 3. Le attivita' di ricezione e ospitalita' svolte da aziende agricole che hanno sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76, se rispondono ai requisiti richiesti dalla legge regionale citata. 4. Le attivita' di cui al comma 3 possono comprendere anche la degustazione dei nrodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, purche' a favore degli ospiti aziendali. 5. La degustazione e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, qualora non svolte nei confronti degli ospiti aziendali, non rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge regionale n. 76/1994.